Statuto

ARTICOLO 1 (Costituzione)

Con il presente atto, si costituisce il Centro Italiano di Studi su Nietzsche «Colli – Montinari» (CISN), in seguito indicato come “Centro”:

Il Centro ha per scopo la ricerca intorno alla figura e al pensiero di Friedrich Nietzsche, nonché la promozione dei risultati della ricerca. In particolare, il Centro si propone di:

a) Promuovere l’esercizio condiviso e collettivo della ricerca su Nietzsche e formare alla lettura criticofilologica dei testi;

b) Promuovere e svolgere attività di ricerca sulla cultura europea del XIX secolo, nella quale la filosofia di Nietzsche si inserisce e con la quale dialoga, e del secolo XX che ha recepito ed è stata influenzata dall’opera di Nietzsche;

c) Promuovere il dibattito scientifico e programmi di ricerca, anche nella prospettiva dell’interdisciplinarietà e dell’incontro di saperi diversi, curando anche la pubblicazione di articoli, testi, raccolte di saggi, riviste ecc.;

d) Promuovere i risultati delle ricerche svolte, organizzando seminari, corsi, convegni di studio, nazionali e internazionali;

e) Curare la diffusione dei risultati e dei materiali acquisiti, servendosi degli strumenti scientifici e informatici a disposizione;

f) Facilitare i contatti con le istituzioni culturali e con i gruppi nazionali e internazionali di ricerca che si occupano del pensiero nietzscheano.

ARTICOLO 2 (Sede amministrativa)

Il Centro, ai soli fini organizzativi e amministrativi, ha sede presso via del Sindaco Marangio, 19 – 73100 LECCE.

ARTICOLO 3 (Partecipazione e adesione al Centro)

Al Centro possono aderire singoli studiosi, secondo il principio di coerenza e compatibilità con le finalità, gli obiettivi e le aree di attività di cui all’art. 1.

Ogni domanda di adesione sarà inoltrata al Direttore (nei termini di quanto disposto dall’art. 9) e da questi trasmessa al Comitato Scientifico, che delibererà in merito all’approvazione.

Sono membri del Centro, in primis, i componenti del Comitato Scientifico.

Si vedano anche artt. 6 e 7.

ARTICOLO 4 (Organi del Centro)

Organi del Centro sono:

• Il Direttore

• Il Comitato Scientifico

• I Membri

• Il Tesoriere

ARTICOLO 5 (Direttore del Centro)

Il Direttore del Centro viene eletto tra i membri del Comitato scientifico, rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Direttore del Centro svolge le seguenti funzioni:

• rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;

• convoca e presiede il Comitato scientifico;

• convoca e presiede l’Assemblea dei membri;

• valuta le domande di ammissione, di concerto con il Comitato Scientifico;

• ha facoltà di convocare un’assemblea straordinaria;

• può delegare le sue funzioni, in caso di impedimento, a un membro del Comitato Scientifico.

ARTICOLO 6 (Il Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è modificabile e/o rinnovabile, su proposta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Comitato Scientifico delibera su tutti gli argomenti relativi al funzionamento e all’ordinamento dell’associazione.

Sottopone all’assemblea dei soci una rendicontazione della gestione di eventuali contributi e finanziamenti. Aggiorna le liste e gli indirizzi dei membri sulla base dei dati forniti dagli interessati.

In caso di parità nelle votazioni all’interno del consiglio direttivo prevale il voto del Direttore.

In caso di dimissioni o di impedimento continuativo di un membro del Comitato Scientifico è facoltà del Direttore porre la questione della sua sostituzione al Comitato Scientifico in occasione del primo incontro annuale utile.

ARTICOLO 7 (I membri)

Sono membri del Centro coloro la cui candidatura è stata approvata dai membri del Comitato Scientifico.

In occasione della riunione fondativa, il Comitato Scientifico definisce una prima lista di membri del Centro.

Gli interessati sono tenuti a presentare al Direttore del Centro domanda di adesione motivata. Alla domanda di adesione è allegato il curriculum dell’attività scientifica e didattica, compreso delle pubblicazioni e/o di ogni altro documento comprovante la congruenza della domanda medesima con le attività del Centro.

Il Comitato Scientifico può invitare a presentare domanda di adesione al Centro personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nella ricerca su Nietzsche.

ARTICOLO 8 (Assemblea dei membri)

Il Direttore convoca annualmente l’Assemblea dei membri, che può svolgersi anche da remoto, e informa i membri sull’attività svolta dal Centro e sui programmi di sviluppo futuri.

Nelle votazioni dell’assemblea sono ammesse deleghe e voto telematico.

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei partecipanti al voto.

L’Assemblea dei membri ha funzione consultiva e di indirizzo.

ARTICOLO 9 (Revoca dell’adesione)

L’adesione come membro del Centro può essere revocata con decisione del Comitato Scientifico, previa discussione e deliberazione motivata.

La revoca è approvata all’unanimità dai membri del Comitato Scientifico.

Essa può essere proposta dal Direttore o da almeno due membri del Comitato Scientifico, nei seguenti casi:

(a) sopravvenuta incongruenza tra l’attività del membro e le finalità del Centro;

(b) comportamenti contrari ai principi statutari del Centro.

Il membro interessato/a ha diritto a essere informato/a in tempo utile e a presentare una propria memoria scritta prima della deliberazione definitiva.

ARTICOLO 10 (Il tesoriere)

Il tesoriere viene designato dal Comitato Scientifico e cura la gestione economica di eventuali contributi e finanziamenti.

ARTICOLO 11 (Collaborazione con altri Enti)

Il Centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione (o associazione) con organismi pubblici o privati, italiani o stranieri, che siano interessati alle finalità del Centro.

ARTICOLO 12 (Partecipazioni esterne)

Possono inoltre partecipare all’attività del Centro, senza avere lo status di membri, studiosi/e, dottorandi/e, assegnisti/e di ricerca, ricercatori/trici, o personalità esterne di comprovata qualificazione scientifica o professionale.

Tali partecipazioni individuali sono autorizzate dal Comitato Scientifico e possono assumere la forma di collaborazioni scientifiche, eventualmente connesse a progetti o iniziative specifiche.

ARTICOLO 13 (Finanziamenti e amministrazione)

Le Università/Enti Pubblici di Ricerca/altri Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali o internazionali possono:

a) erogare un contributo al Centro per il raggiungimento dei suoi fini statutari;

b) mettere a disposizione locali e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività .

ARTICOLO 14 (Modifiche dello Statuto)

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Direttore o dalla maggioranza semplice dei membri del Comitato Scientifico.

Le modifiche sono approvate a maggioranza dei due terzi del Comitato Scientifico, previa eventuale consultazione dell’Assemblea.

ARTICOLO 15 (Scioglimento del Centro)

Lo scioglimento del Centro è deliberato dal Comitato Scientifico in riunione straordinaria convocata dal Direttore con preavviso di almeno trenta giorni .

La delibera di scioglimento è valida con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri del Comitato Scientifico.

ARTICOLO 16 (Disposizioni transitorie)

Il Direttore del Centro, il Comitato Scientifico e il Tesoriere vengono designati nel corso della riunione fondativa.

 


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